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Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948
PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che l'inosservanza e il disprezzo
dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento
di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà
di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che
i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si
vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite
hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali,
nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere
il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto
e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione universale dei Diritti
Umani come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte
le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione,
il rispetto di questi diritti e di queste libertà e
di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale
e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e
di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
Articolo 2
- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del Paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente,
o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo,
o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a tortura o a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo,
al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione
come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali
contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
- Ogni individuo accusato di reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà considerato
colpevole di un reato penale per un comportamento ovvero
per una omissione che, al momento in cui sia stato perpetrato,
non costituisse un reato secondo il diritto nazionale o
il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né
a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo
ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio Paese.
Articolo 14
- Ogni individuo ha diritto di cercare e
di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del diritto di
mutare cittadinanza.
Articolo 16
- Uomini e donne in età adatta hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società e ha diritto ad essere
protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà sua personale o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include
la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà
di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di opinione e di espressione; questo diritto include la liberà
di sostenere opinioni senza condizionamenti e di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo a i confini.
Articolo 20
- Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a
far parte di un'associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio
Paese.
- La volontà popolare dovrà
essere il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà dovrà essere espressa attraverso elezioni
periodiche e regolari, effettuate a suffragio universale
ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla
libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senz'alcuna discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad
una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità
umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
- Ogni individuo ha il diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed
allo svago, inclusa una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha il diritto ad un tenore
di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione,
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso
di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
sua stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda
le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare
deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al
pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi,
e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
- Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
- Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile
il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle
sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto
a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e
della libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà
non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto
con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi
Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o
di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e
delle libertà in essa enunciati.
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